COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. FUTSAL FABRIANO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Futsal Fabriano – Poggio San Marcello, del 14.3.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 42 del 18.3. 2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. FUTSAL FABRIANO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Futsal Fabriano – Poggio San Marcello, del 14.3.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 42 del 18.3. 2009 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe comminava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 200,00 alla S.S. Futsal Fabriano A.S.D.; - squalifica per quattro e cinque gare effettive rispettivamente ai calciatori Bernardi Marco ed Hau Spiridon Cristian, entrambi asseritamene tesserati per la reclamante. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S. Futsal Fabriano A.S.D., contestando in parte la veridicità del referto arbitrale, lamentando l’eccessività delle sanzioni e chiedendo l’annullamento dell’ammenda ed una congrua riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Bernardi ed Hau Spiridon. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta la Società ed i tesserati sanzionati colpevoli delle violazioni loro ascritte, con le modalità specificamente descritte dal direttore di gara; • ritenuto di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio, la richiesta della reclamante di riduzione della sanzione della squalifica comminata al calciatore Bernardi, confermando viceversa le altre; • visti gli artt. 4 e 19 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dalla S.S. Futsal Fabriano A.S.D., così decide: - lo accoglie nella parte relativa alla sanzione inflitta al calciatore Bernardi Marco, per l’effetto riducendogli la squalifica a tre giornate di gara; - lo respinge nel resto.
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