COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.116 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1 U.S. ROCCASICURA – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVV. G.S.T. – C.U. N. 107 (GARA ROCCASICURA – CLITERNINA DEL 15.03.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 10^ DI RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.116 del 01/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1 U.S. ROCCASICURA – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVV. G.S.T. – C.U. N. 107
(GARA ROCCASICURA - CLITERNINA DEL 15.03.2009 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 10^ DI RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.
Preliminarmente dà atto che nessuno è comparso per la società ricorrente, ritualmente convocata su sua richiesta.
Dal rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 35, comma 1.1, C.G.S.) emerge in maniera sufficientemente circostanziata che il calciatore Antonucci Marco durante lo svolgimento della gara in epigrafe si è reso protagonista di una duplice infrazione: per avere scalciato violentemente ed intenzionalmente un avversario a gioco fermo e per avere rivolto al direttore di gara espressioni offensive ritrascritte nel medesimo rapporto.
Poiché, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lettere a) e b), del C.G.S., le condotte sopra riportate sono sanzionabili rispettivamente con la squalifica minima di due e tre giornate, salva l’applicazione di eventuali circostanze attenuanti, la complessiva sanzione della squalifica per quattro gare effettive, inferiore ai minimi indicati, è da ritenersi congrua, valutato anche lo stato d’animo del calciatore alla notifica del provvedimento di espulsione.
P.Q.M.
delibera di confermare la squalifica di quattro giornate inflitte dal G.S. al calciatore Antonucci Marco.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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