COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.116 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1 A.S.D. MILETTO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVV. G.S.P. – C.U. N. 48 (GARA ATLETICO TRIVENTO – MILETTO DEL 16.03.2009 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CB – GIRONE A)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.116 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1 A.S.D. MILETTO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVV. G.S.P. – C.U. N. 48 (GARA ATLETICO TRIVENTO – MILETTO DEL 16.03.2009 – CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CB - GIRONE A) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. Il comportamento tenuto dal calciatore Zentena Nicola non può essere messo in discussione perché è stato motivo della espulsione decretata dall’arbitro al 25’ del secondo tempo della gara giocata il 16 marzo 2009 contro l’Atletico Trivento. Dal referto, infatti, risulta con precisione la dinamica dei fatti, che è possibile ricondurre ad una azione di gioco e ben può essere sanzionata nel limite delle due giornate di gara, anche in considerazione del fatto che l’episodio è rimasto circoscritto ai due calciatori interessati all’azione e non risultano riportati effetti fisici sugli stessi. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Zentena Nicola a due giornate. Nulla per la tassa non versata.
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