COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo Società’ POLISPORTIVA SAINT-CHRISTOPHE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata al punto 4.4 sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 19.03.2009 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara SAINT CHRISTOPHE – AYMAVILLES GRESSAN del 11.03.2009, Campionato Giovanissimi Provinciali
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo Società’ POLISPORTIVA SAINT-CHRISTOPHE
avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata
al punto 4.4 sul Comunicato Ufficiale n. 34 del
19.03.2009 della Delegazione Provinciale di Aosta,
in relazione alla gara SAINT CHRISTOPHE – AYMAVILLES
GRESSAN del 11.03.2009, Campionato Giovanissimi
Provinciali
La società Saint Christophe con il reclamo inviato in data 23.03.2009
si duole della squalifica sino al 06.04.2009 inflitta dal Giudice
Sportivo al proprio allenatore BAZZANI Virgilio in riferimento alla gara
in oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’
art. 45 comma 3 lettera d) del C.G.S. che fra i provvedimenti non
impugnabili ed immediatamente esecutivi contempla “l’inibizione per
dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”.
Pertanto la Commissione Disciplinare territoriale delibera :
di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
di disporre l’addebito alla società POL. SAINT CHRISTOPHE della
relativa tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.
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