COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara:SPORTING VIESTE – POL. ALEXINA del 13 novembre 2005 (Reclamo della Pol. Alexina avverso il risultato della gara).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara:SPORTING VIESTE – POL. ALEXINA del 13 novembre 2005 (Reclamo della Pol. Alexina avverso il risultato della gara). La Pol. Alexina ha prodotto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, chiedendo l’annullamento della stessa e/o la ripetizione della successiva gara del 20 novembre 2005,assumendo che nel Com. Uff. n. 12 del 17 novembre 2005 del Comitato Provinciale di Foggia è stata riportata la squalifica per cinque gare del calciatore PROTANO FABIO(n. 6),invece del calciatore ESPOSITO PRIMIANO(n.5),espulso al 35° del secondo tempo. La Società chiede, inoltre, la rettifica della squalifica inflitta al calciatorePROTANO FABIO. La Commissione Disciplinare osserva quanto segue. Espletate le necessarie indagini, è stato accertato che il calciatore espulso è il sig. Esposito Primiano(n. 5) della Pol. Alexina e non il calciatore Protano Fabio (n.6), così come rettificato e confermato dall’arbitro. Ne deriva che un tale errore dell’arbitro non ha affatto inciso né sul regolare svolgimento della gara, né sul risultato di essa. Va, pertanto, rigettato il reclamo relativo alla gara del 13 novembre 2005,poiché la stessa, regolarmente portata a termine, è stata ritualmente omologata. Per quanto invece attiene alla richiesta di annullamento e/o ripetizione della gara del 20 novembre 2005,la richiesta deve ritenersi inammissibile per una duplice serie di motivi. Il primo perché modifiche dei provvedi menti disciplinari non possono incidere sull’attività sportiva pregressa alla data di pubblicazione dei provvedimenti modificativi e/o revocatori adottati dagli organi disciplinari ,attesa l’efficacia dei suddetti provvedimenti disciplinari “ex nunc”dalla suddetta data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.Il secondo motivo di inammissibilità trova il suo fondamento nelle disposizioni delle carte federali ,secondo cui la Commissione Disciplinare non ha competenza in reclami di annullamento e/o ripetizione di gare, se non in sede di gravame avverso le decisioni del Giudice di Primo Grado. Anche per questo secondo motivo il reclamo deve essere respinto.Per quanto riguarda la rettifica della squalifica del calciatore Protano Fabio, si ritiene che il reclamo sia fondato. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo relativo alla richiesta di annullamento della gara del 13 novembre 2005; Dichiarare inammissibile la richiesta di annullamento e/o ripetizione della gara del 20 novembre 2005; Revocare il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo relativo alla squalifica del calciatore Protano Fabio e rimettere gli atti al Primo Giudice per i provvedimenti di sua competenza da adottare nei confronti del calciatore effettivamente espulso; Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it