COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara:A.S. UGENTO – U.S. SECLI’ del 20 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara:A.S. UGENTO – U.S. SECLI’ del 20 novembre 2005 (Reclamo dell’U.S.Seclì in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo(Com.Uff. n. 17 del 24 novembre 2005) L’U.S.Seclì ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore, sig. MARTALO’ LUIGI CLAUDIO(inibizione fino al 24 dicembre 2005),del calciatore FINAMORE SERGIO(squalifica fino al 31 dicembre 2006),del calciatore GRECO GIORGIO,(squalifica per sei gare),del calciatore GRECO GIOVANNI(squalifica per tre gare),squalifica per due gare ai calciatori CORALLO SALVATORE e VENTURELLI RICCARDO, nonché l’ammenda con diffida di euro 300,00 a carico della reclamante. Nel reclamo si chiede la revoca dei suddetti provvedimenti disciplinari ed in subordine un ridimensionamento delle sanzioni. Preliminarmente si osserva che, la squalifica per due gare inflitta ai calciatori Corallo Salvatore e Venturelli Riccardo, non è impugnabile ai sensi dell’art. 41,3° comma C.G.S. Non è intervenuto all’udienza del 12 dicembre 2005 il legale rappresentante della Società ,sebbene regolarmente convocato. Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali e rilevato che il referto arbitrale è prova privilegiata, rispetto a quanto sostenuto dalla reclamante; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’U.S.Seclì, addebitando sul conto della reclamante la relativa tassa.
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