COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO COPPA PUGLIA Gara: F.C. OTRANTO – A.S.D. NUOVA SPONGANO del 26 febbraio 2009 (Reclamo della società F.C. OTRANTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e dell’inibizione dell’allenatore MILO Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 5/3/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 26/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
TORNEO COPPA PUGLIA
Gara: F.C. OTRANTO - A.S.D. NUOVA SPONGANO del 26 febbraio 2009 (Reclamo della società
F.C. OTRANTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per l’ammenda di € 400,00 e dell’inibizione dell’allenatore MILO Marco di cui alla delibera riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 5/3/2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che dagli accertamenti eseguiti è risultato interamente confermato il comportamento
gravemente minaccioso e ingiurioso del sig. MILO Marco nei confronti dell’arbitro per cui adeguata e
immodificabile si appalesa la sanzione della inibizione fino al 30 ottobre 2009 irrogata dal primo giudice
che va pertanto confermata;
rilevato altresì che al di là della qualità delle persone non controllate dall’arbitro prima della gara, è
risultata pacifica la presenza di tre persone di appartenenza alla squadra locale sul terreno di gioco
che legittima, pertanto, la sanzione dell’ammenda ancorché ridotta, per il fattivo comportamento della
forza pubblica sostitutiva fornita dalla società ospitante
PQM;
DELIBERA
ridursi ad € 200,00 l’ammenda inflitta alla società F.C. OTRANTO, confermando nel resto le impugnate
decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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