COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: FORTIS TRANI – REAL BARLETTA del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società FORTIS TRANI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente ABRUZZESE Paolo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 02/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: FORTIS TRANI - REAL BARLETTA del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società FORTIS
TRANI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente
ABRUZZESE Paolo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26.2.2009 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
non udito il rappresentante della ricorrente che pur ne aveva fatto richiesta e non comparso;
esperite indagini;
rilevato che il comportamento, antisportivo ed ingiurioso del sig. ABRUZZESE Paolo nei confronti degli
ufficiali di gara, può essere adeguatamente punito con la sanzione della inibizione fino al 30 settembre
2009, dovendosi allo stesso attribuire solo gli episodi avvenuti all’interno dello spogliatoio dell’arbitro
P.Q.M.
DELIBERA
ridursi l’inibizione a carico del dirigente sig. ABRUZZESE Paolo fino al 30 settembre 2009;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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