COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA – A.C. MOLA del 1 febbraio 2009 (Reclamo della società PUGLIA SPORT ALTAMURA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per la penalizzazione di n. 3 punti in classifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 5.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 02/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA - A.C. MOLA del 1 febbraio 2009 (Reclamo della società PUGLIA
SPORT ALTAMURA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico
della società per la penalizzazione di n. 3 punti in classifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 49 in data 5.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto precisando che l’atto violento del dirigente
FACENDOLA Salvatore (assistente dell’arbitro indicato dalla società PUGLIA SPORT ALTAMURA) è
stato volontario e non difensivo;
considerato che la completa ed esauriente motivazione fornita dal primo giudice non merita ne
modifica ne censura e che l’atto del suddetto dirigente ha sicuramente e inequivocabilmente influito sul
risultato della gara;
rilevato che ai sensi dell’art. 17 n. 1 Codice di Giustizia Sportiva la punizione inflitta dal primo giudice è
quella minima edittale prevista dal Codice di Giustizia Sportiva
PQM;
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società PUGLIA SPORT ALTAMURA e, per l’effetto, addebitarsi la
tassa sul conto della reclamante.
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