COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. ARPIFOGGIA – A.S. ATLETICO BOVINO del 15 marzo 2009 (Reclamo della società A.S.D. ARPIFOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro più ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 19.3.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. ARPIFOGGIA - A.S. ATLETICO BOVINO del 15 marzo 2009 (Reclamo della società
A.S.D. ARPIFOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro più ammenda di
€ 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 19.3.2009 del Comitato
Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerata la gravità dei fatti occorsi e la inconsistenza delle argomentazioni addotte dalla
reclamante, ampiamente smentite dalla documentazione acquisita agli atti del processo;
ritenute le sanzioni inflitte dal primo giudice non meritevoli né di censura e né di modifica perché
adeguate alla gravità dei fatti succitati
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. ARPIFOGGIA e, per l’effetto, addebitarsi la tassa
sul conto della reclamante.
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