COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: U.S.D.PEZZE – ASC.D. ANSPI N.S.FATIMA del 5 marzo 2009 (Reclamo della società ASC.D. ANSPI N.S.FATIMA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente MAGRI Paolo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 in data 12/3/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Gara: U.S.D.PEZZE - ASC.D. ANSPI N.S.FATIMA del 5 marzo 2009 (Reclamo della società ASC.D.
ANSPI N.S.FATIMA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del
dirigente MAGRI Paolo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 in data 12/3/2009 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato preliminarmente che non può essere accolta la richiesta di audizione personale del dirigente
MAGRI Paolo, non avendo lo stesso proposto personalmente il reclamo ma attraverso la società di
appartenenza;
ritenuto che quanto dedotto dalla società reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui
non suscettibile di riduzione è la sanzione inflitta dal primo giudice che, per la gravità dei fatti occorsi,
si appalesa equa e proporzionata a quanto addebitato al dirigente sig. MAGRI Paolo;
PQM;
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società ASC.D. ANSPI N.S.FATIMA e, per l’effetto, addebitarsi la
tassa sul conto della reclamante.
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