COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C. MOLA – A.C.D. BARI SPORT del 8 marzo 2009 (Reclamo della società A.C.D. BARI SPORT in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 19/3/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.C. MOLA - A.C.D. BARI SPORT del 8 marzo 2009 (Reclamo della società A.C.D. BARI
SPORT in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società
per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 19/3/2009 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
lette le deduzioni inviate dalla società A.C. MOLA del 26/3/2009;
esperite indagini;
rilevato che con comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Puglia del
25/3/2009, il calciatore TERLIZZI Francesco risulta nato il 2/8/1988 e non come riportato, per mero
errore materiale, nella lista presentata all’arbitro in occasione della gara suindicata (che reca la data di
nascita 2/8/1986);
considerato pertanto che la partecipazione del calciatore TERLIZZI Francesco era legittima al fine
dello schieramento dei 3 calciatori Juniores per cui va accolto il reclamo proposto dalla società A.C.D.
BARI SPORT
PQM;
DELIBERA
Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.C.D. BARI SPORT e, per l’effetto, revocarsi la sanzione
sportiva della perdita della gara comminata dal primo giudice e confermarsi il risultato di 1 - 2 così come
conseguito sul campo, in favore della società A.C.D. BARI SPORT;
restituirsi l’assegno di € 130,00 versato quale tassa reclamo.
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