COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI Gara: A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA – A.S.D. VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA del 8 marzo 2009 (Reclamo della società A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 12.3.2009 della Delegazione Provinciale di Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Gara: A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA - A.S.D. VIRTUS CALCIO ACQUAVIVA del 8 marzo 2009
(Reclamo della società A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 12.3.2009
della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
rilevato che la comunicazione inviata il 16 marzo 2009 dal sig. ANTONACCI Angelo, non può ritenersi
reclamo in senso tecnico così come previsto dall’art. 36 n. 2 e seguenti del Codice di Giustizia
Sportiva, nella totale e assoluta carenza sia di motivazione che di allegazione della tassa reclamo (o
quantomeno di addebito in conto alla società)
PQM;
DELIBERA
dichiararsi inammissibile la comunicazione trasmessa dal sig. ANTONACCI Angelo della società A.S.
CALCIO RAGAZZI ADELFIA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.
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