COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI Gara: ANGELS SOCCER BRINDISI – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 15 marzo 2009 Reclamo della società A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. n. 36 in data 26.3.2009 della Delegazione Provinciale di Brindisi).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI Gara: ANGELS SOCCER BRINDISI - A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 15 marzo 2009 Reclamo della società A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. n. 36 in data 26.3.2009 della Delegazione Provinciale di Brindisi). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; lette le deduzioni inviate dalla società ANGELS SOCCER BRINDISI; esperite indagini; considerato che il calciatore PASTORE Vincenzo della società ANGELS SOCCER BRINDISI è stato ammonito una sola volta nel corso della gara TAF CEGLIE MESSAPICA - ANGELS SOCCER BRINDISI dell’8 marzo 2009 così come confermato unanimemente dall’arbitro e dal commissario di campo della gara succitata; ritenuto pertanto che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali PQM; DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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