COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: G.S. FOGGIAMIA CALCIO – A.S.D. BICCARI dell’8 marzo 2009 (Reclamo della società G.S. FOGGIAMIA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’ATRI Gennaro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 in data 12.3.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: G.S. FOGGIAMIA CALCIO - A.S.D. BICCARI dell’8 marzo 2009 (Reclamo della società G.S. FOGGIAMIA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’ATRI Gennaro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 in data 12.3.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato preliminarmente che non può essere accolta la richiesta di audizione personale del calciatore dirigente D’ATRI Gennaro, non avendo lo stesso proposto personalmente il reclamo ma attraverso la società di appartenenza; considerato che quanto dedotto dalla società reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali che descrivono con puntualità e specificità i fatti occorsi, particolarmente antisportivi, minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dell’arbitro; ritenuto che la sanzione inflitta dal primo giudice appare proporzionata ed equa rispetto ai fatti succitati e che pertanto non merita né censura né modifica PQM; DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società G.S. FOGGIAMIA CALCIO e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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