COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: A.S. DON BOSCO – A.S. SQUADRA DEL CUORE del 15 marzo 2009 (Reclamo della società A.S. DON BOSCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI MAURO Matteo, allenatore SIMONE Michele e ammenda di € 250,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 in data 19.3.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Gara: A.S. DON BOSCO - A.S. SQUADRA DEL CUORE del 15 marzo 2009 (Reclamo della società
A.S. DON BOSCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore DI MAURO Matteo, allenatore SIMONE Michele e ammenda di € 250,00 di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 in data 19.3.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
la società A.S. DON BOSCO pur avendo chiesto di essere ascoltata, non si è presentata ed ha inviato
ulteriore memoria difensiva (che si allega) per i fatti imputati dal direttore di gara;
rilevato che il comportamento del calciatore DI MAURO Matteo, sicuramente antisportivo, può essere
adeguatamente punito con la squalifica di n. 3 giornate effettive di gara;
ritenuto che il comportamento dei sostenitori della società A.S. DON BOSCO (lancio di ramoscello di
erba secca) può essere adeguatamente punito con l’ammenda di € 50,00
P.Q.M.
DELIBERA
ridurre a n. 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore DI MAURO Matteo;
ridurre ad € 50,00 la sanzione dell’ammenda alla società A.S. DON BOSCO, confermando nel resto le
impugnate decisioni;
non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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