COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C. DAUNIA VIESTE – U.S.D. SAN NICANDRO GARGANICO del 29 marzo 2009 (Reclamo della società A.C. DAUNIA VIESTE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e del calciatore CODA Lucadi cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 3.4.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.C. DAUNIA VIESTE - U.S.D. SAN NICANDRO GARGANICO del 29 marzo 2009 (Reclamo
della società A.C. DAUNIA VIESTE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per il risultato della gara e del calciatore CODA Lucadi cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 3.4.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali che descrivono
con puntualità i fatti occorsi particolarmente antisportivi per dirigenti e calciatori di entrambe le
squadre;
ritenuto che la sanzione inflitta dal primo giudice nei confronti del calciatore CODA Luca appare
proporzionata ai fatti succitati
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il ricorso presentato dalla società A.C. DAUNIA VIESTE e, per l’effetto, addebitare la tassa
sul conto della stessa.
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