COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C. DAUNIA VIESTE – U.S.D. SAN NICANDRO GARGANICO del 29 marzo 2009 (Reclamo della società U.S.D. SAN NICANDRO GARGANICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda di € 200,00, inibizione del sig. CARUSO Leonardo e sig. GAETA Giancarlo, squalifica calciatori DE PASQUALE Emanuele e FERRANDINO Costantino di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 3.4.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C. DAUNIA VIESTE - U.S.D. SAN NICANDRO GARGANICO del 29 marzo 2009 (Reclamo della società U.S.D. SAN NICANDRO GARGANICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda di € 200,00, inibizione del sig. CARUSO Leonardo e sig. GAETA Giancarlo, squalifica calciatori DE PASQUALE Emanuele e FERRANDINO Costantino di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in data 3.4.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; la società U.S.D. SAN NICANDRO GARGANICO pur avendo chiesto di essere ascoltata, non si è presentata benché regolarmente invitata ; considerata la gravità dei fatti occorsi e la inconsistenza delle motivazioni addotte dalla reclamante, ampiamente smentite dalla documentazione acquisita agli atti; ritenute le sanzioni inflitte dal primo giudice non meritevoli di censura né di modifica perché adeguate alla gravità dei fatti occorsi P.Q.M. DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società U.S.D. SAN NICANDRO GARGANICO e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della stessa.
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