COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. USSANA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 03.11.2005. Gara Ussana / Perdasdefogu del 30.10.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. USSANA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 03.11.2005. Gara Ussana / Perdasdefogu del 30.10.2005. La società Ussana ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 30.06.2007 inflitta al giocatore Fadda Aurelio, il quale, al 46° minuto del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore per la squadra avversaria, stringeva il collo del direttore di gara con entrambe le mani, cagionandogli un forte dolore ed un grave stato di malessere. La reclamante ha contestato che i fatti abbiano avuto svolgimento così come descritto nel referto ed ha sostenuto, in particolare, che il giocatore si limitò a poggiare una mano sulla sommità del petto dell’arbitro, spintonandolo dopo la concessione di un calcio di rigore, senza porre in essere alcuna violenza. Domanda, pertanto, una adeguata riduzione della squalifica. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro il quale ha precisato che il giocatore gli strinse forte il collo con una mano, dopo la concessione di un calcio di rigore e che, a seguito di tale atto, egli avvertì per alcuni minuti uno stato di malessere. Il presidente della società Ussana ha confermato integralmente il reclamo. La Commissione ritiene che l’episodio deve essere inquadrato nell’ambito di una scomposta protesta, da parte del giocatore, al provvedimento di concessione del calcio di rigore, degenerata in un atto di limitata violenza costituito dalla stretta al collo a danno del direttore di gara, attuata con una sola mano. La portata dell’atto, pur grave e deprecabile, va tuttavia ridimenzionata, sia per le modalità accertate, che per le conseguenze ( così come appare logico ritenere), tanto da dover determinare una adeguata riduzione della squalifica. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Fadda Aurelio fino al 30.08.2006. Dispone il non addebito della tassa.
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