COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. SAN VITO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 30.11.2005. Gara San Mauro / San Vito del 27.11.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. SAN VITO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 30.11.2005. Gara San Mauro / San Vito del 27.11.2005. Con provvedimento in data 30 novembre 2005, il Giudice Sportivo disponeva la squalifica del giocatore Cuccu Alessandro, della società San Vito, per cinque giornate, con riferimento alla gara in oggetto. Il Cuccu, si legge nel provvedimento, veniva espulso per doppia ammonizione e, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva al direttore di gara frasi volgari e scurrili. A fine gara, poi, tentava di colpire alcuni giocatori avversari. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il G.S. San Vito, a mezzo del Presidente pro tempore. Il reclamo veniva ricevuto in data 7 dicembre 2005. Si legge nella impugnazione che il provvedimento di espulsione avverso il giocatore Cuccu Alessandro era stato legittimamente adottato dall’arbitro. Anche le frasi ingiuriose, che quest’ultimo attribuiva al Cuccu, erano state da questi proferite al direttore di gara. Sostiene unicamente, la reclamante, sul punto, che le stesse frasi ingiuriose “ siano figlie di certe partite”. L’ultimo punto di doglianza contenuto nella impugnazione riguarda il tentativo, da parte del Cuccu, di colpire alcuni giocatori avversari. Sostiene al riguardo la reclamante che il giocatore Cuccu poneva in essere una condotta consistente “ esclusivamente alla autodifesa della propria incolumità e non invece a colpire i giocatori avversari”. Da ultimo, l’impugnazione fa riferimento alla circostanza che i fatti sarebbero avvenuti non già al termine della gara, come indicato dal Giudice Sportivo, quanto piuttosto in occasione della espulsione del Cuccu, avvenuta al 46° minuto del secondo tempo , come indicato nel referto di gara. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che la squalifica inflitta al giocatore Cuccu Alessandro debba essere integralmente confermata. Il reclamo non ha infatti fornito alcuna sostanziale argomentazione che potesse giustificarne l’accoglimento, anche solo parziale. Nessuna doglianza è stata avanzata con riferimento al provvedimento di espulsione ed alle gravi frasi ingiuriose proferite nei confronti dell’arbitro. Anche in merito al tentativo di colpire alcuni giocatori avversari, nessuna condivisibile giustificazione è stato prospettata e, sul punto, non è stato neppure escluso che il Cuccu abbia tentato di colpirli. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA che il reclamo in oggetto è integralmente respinto, con conseguente addebito della tassa.
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