COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Garau Sergio tesserato con la società Sigma Cagliari Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 07.03.2007. Gara Neon Europa / Sigma del 04.03.2007 ( Campionato di 3^ Categoria C.P. di Cagliari )

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 29 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Garau Sergio tesserato con la società Sigma Cagliari Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 07.03.2007. Gara Neon Europa / Sigma del 04.03.2007 ( Campionato di 3^ Categoria C.P. di Cagliari ) Il calciatore Garau Sergio della società Sigma ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 07.06.2007 inflittagli perché, dopo una decisione del direttore di gara, si rivolgeva al medesimo con frasi volgari e irriguardose ed allo stesso tempo lo strattonava. Nonostante l’arbitro lo invitasse a calmarsi, il giocatore continuava a strattonarlo ed a ripetersi nelle ingiurie. Il reclamante ha negato gli addebiti, assumendo di essersi limitato a contestare una decisione dell’arbitro e di avere nella circostanza posto la propria mano sul braccio dell’arbitro, senza peraltro strattonarlo e proferire nei suoi confronti espressioni volgari ed offensive. Ha conseguentemente domandato un’equa riduzione della sanzione. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il proprio referto. Egli ha precisato di essere stato afferrato per un braccio e strattonato con una certa violenza che gli provocò dolore, senza che ciò gli impedisse, tuttavia, di continuare a dirigere l’incontro. Lo stesso arbitro ha inoltre confermato di essere stato, a più riprese, nella circostanza, apostrofato con le espressioni volgari ed ingiuriose, proferite dal giocatore. Il reclamante, avendo fatto richiesta di audizione, ha confermato a sua volta la propria versione dei fatti. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, costituente fonte di prova privilegiata, ritiene pienamente dimostrati gli addebiti. La scomposta reazione del giocatore, caratterizzata dalle espressioni volgari ed irriguardose, accompagnata dalla stretta del braccio e dallo strattonamento a danno del direttore di gara, giustificano appieno l’entità della sanzione adottata, che deve perciò essere confermata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa.
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