COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 06 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. USINESE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 15.03.2007. Gara Usinese / Ittiri dell’11.03.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 06 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. USINESE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 15.03.2007. Gara Usinese / Ittiri dell’11.03.2007. La U.S. Usinese Calcio ha proposto rituale reclamo avverso l’ammenda di Euro 1000,00 e diffida inflitte alla stessa Società perché, per tutta la durata della gara, i sostenitori della squadra inveivano contro un assistente dell’arbitro con continui insulti; nella parte finale dell’incontro, lo stesso assistente veniva investito da un lancio di vino che, impregnandogli completamente gli indumenti, gli causava nausea e conati di vomito. La reclamante contesta gli addebiti ed assume che risulta illogico che la tifoseria ospitante possa essersi abbandonata a comportamenti antisportivi, considerata la vittoria ottenuta, mai posta in discussione per tutta la durata della gara. Rileva, altresì, che non potesse essere individuata con precisione la parte di tifoseria resasi responsabile di tali comportamenti, essendosi trattato di un derby, che vedeva presenti, in gran numero, sostenitori di entrambe le fazioni. La reclamante ha perciò domandato la revoca dell’ammenda e della diffida, ed in subordine una riduzione dell’ammenda. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale non si è presentato. In mancanza di tali precisazioni, e sulla scorta del referto arbitrale e del relativo allegato, redatto dall’assistente, ritiene di dover considerare del tutto infondate le allegazioni della reclamante. Nei detti documenti risultano in effetti dettagliatamente riportati i fatti e comportamenti che hanno determinato i provvedimenti sanzionatori. Essi sono stati peraltro attribuiti alla parte del pubblico appartenente alla squadra ospitante, senza riferimento alcuno riguardo all’altra parte della tifoseria. La portata degli episodi( espressioni ingiuriose proferite per tutta la durata dell’incontro, culminate nel lancio di vino a danno dell’assistente) per quanto deprecabile, rende tuttavia necessaria una adeguata riduzione delle sanzioni inflitte, trattandosi di una partita particolarmente sentita e dovendosi il lancio del vino nel quale culminarono gli insulti,considerare gesto inconsulto, ma isolato. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta ad Euro 500,00, revocando la diffida. Dispone il non addebito della tassa.
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