COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 06 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. FERTILIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 22.03.2007. Gara Baunese / Fertilia del 18.03.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 06 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. FERTILIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 22.03.2007. Gara Baunese / Fertilia del 18.03.2007. La S.S. Fertilia ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale al calciatore Frau Francesco veniva inflitta la sanzione della squalifica per tre gare perché “ espulso per gioco violento, insultava trivialmente l’arbitro”. La Società reclamante afferma che l’arbitro abbia valutato in modo erroneo i fatti, perché, essendo coperto, non si sarebbe accorto che il Frau, invece di usare violenza nei confronti del giocatore avversario, veniva colpito da quest’ultimo mentre si lanciava verso di lui con la gamba tesa nel tentativo di prendere palla che egli stava stoppando; ed inoltre esclude che il medesimo abbia proferito parole volgari all’indirizzo del direttore di gara, al quale si sarebbe rivolto correttamente per chiedere lumi circa la sua decisione. Il reclamo appare totalmente infondato perché dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, risulta con la massima chiarezza che il Frau, al 25° del secondo tempo, disinteressandosi del pallone, colpiva due volte l’avversario alla schiena, la seconda volta con un calcio mentre si trovava a terra; e poi, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, si rivolgeva all’arbitro con un epiteto gravemente oltraggioso. La Commissione ritiene pertanto pienamente provati gli addebiti e valuta equa la sanzione inflitta. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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