COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FOLGORE MOGORO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 22.03.2007. Gara Folgore Mogoro / Serramanna del 18.03.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
G.S. FOLGORE MOGORO ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 22.03.2007.
Gara Folgore Mogoro / Serramanna del 18.03.2007.
La società Folgore Mogoro ha presentato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale al suo dirigente Maccioni Gianfranco veniva inflitta la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2009 perché “ al termine della gara insultava l’arbitro e lo colpiva con una testata sulla fronte, provocandogli un senso di stordimento”.
La società reclamante, pur ammettendo che il Maccioni, in un impeto d’ira, abbia apostrofato l’arbitro con epiteti ingiuriosi e abbia cercato di intimidirlo con un movimento della testa diretto ad imitare il gesto della testata, esclude che il medesimo abbia effettivamente colpito il direttore di gara e chiede un ridimensionamento della sanzione.
L’arbitro, ascoltato dalla Commissione, ha confermato quanto dichiarato nel referto e in particolare di essere stato volontariamante colpito alla fronte dal Maccioni con una testata che gli procurava dolore, ma nel contempo ha precisato che il suddetto dolore si attenuava in poco tempo e che il gesto appariva ai suoi occhi come un comportamento oltraggioso rivolto ad offendere piuttosto che un atto diretto a cagionare lesioni.
Per tali motivi, pur confermando il reale accadimento dei fatti, la Commissione ritiene che la sanzione irrogata al Maccioni debba essere ridotta in modo adeguato; pertanto DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Maccioni Gianfranco al 31.12.2008.
Dispone il non addebito della tassa.
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