COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. PERDASDEFOGU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C,U. n° 37 del 29.03.2007. Gara Perdasdefogu / Pimentel del 25.03.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. PERDASDEFOGU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C,U. n° 37 del 29.03.2007. Gara Perdasdefogu / Pimentel del 25.03.2007. La Società Perdasdefogu presentava reclamo al Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in epigrafe ( 1 a 0 a favore della società Pimentel) lamentando il fatto che, nei minuti finali della partita, il Pimentel avesse effettuato la sostituzione di un giocatore senza l’autorizzazione dell’arbitro. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 37 del Comitato Regionale Sardegna, rigettava il suddetto reclamo convalidando il risultato conseguito sul campo e sanzionava la società Pimentel con un’ammenda di Euro 150,00; nella motivazione si afferma che, pur emergendo dal referto arbitrale che effettivamente, nei minuti di ricupero, a seguito dell’infortunio del giocatore n° 8 del Pimentel Coghe Alessio, entrava in campo il n° 13 Fois Enrico senza l’autorizzzione del direttore di gara, il quale si avvedeva del fatto solo dopo la segnalazione fattagli dal capitano del Perdasdefogu, l’episodio debba essere considerato una mera irregolarità formale ininfluente sulla corretta regolarità della gara, meritevole di una semplice sanzione pecuniaria. La società Perdasdefogu ha presentato rituale reclamo a questa Commissione Disciplinare avverso la suddetta delibera, insistendo in ordine al presunto comportamento antisportivo della società Pimentel, che nei minuti finali della partita avrebbe fatto scendere in campo arbitrariamente un giocatore senza l’autorizzazione dell’arbitro. La società Pimentel, nelle controdeduzioni, sostiene la sua buona fede in ordine a quanto accaduto, affermando che il calciatore Fois sarebbe stato fatto entrare in campo, dopo che era uscito il Coghe, in quanto l’allenatore, nel finale concitato della gara, aveva interpretato un gesto dell’arbitro come un’autorizzazione al suo ingresso per ripristinare la parità numerica. Il direttore di gara, sentito dalla Commissione, ha confermato quanto riportato nel referto, precisando che il Coghe usciva dal terreno di gioco per infortunio al 47° minuto del secondo tempo e che egli si accorgeva della presenza in campo del Fois solo al termine ( al 50° minuto) a seguito di segnalazione del capitano del Perdasdefogu. La Commissione, sentiti i rappresentanti di entrambe le Società, che hanno ribadito ciascuno la propria posizione, rileva di dover condividere la decisione del Giudice Sportivo, in quanto il fatto accaduto non ha in alcun modo viziato il corretto andamento della partita; risulta dal referto arbitrale che, al momento dell’ingresso in campo del Fois al posto del Coghe, il Pimentel aveva usufruito di soli due cambi; quindi la società ben poteva effettuare il terzo previsto dal regolamento e l’arbitro non avrebbe potuto per alcuna ragione impedirlo. Inoltre la presenza del Fois sul terreno di gioco è dimostrata solo al 50° del secondo tempo, allorchè il direttore di gara poneva termine alla partita; nessuno è stato in grado di precisare quando esattamente il suddetto calciatore sia entrato in campo e quanto tempo vi si sia trattenuto. La Commissione, ritenuto pertanto che la mancata autorizzazione del direttore di gara all’ingresso sul terreno di gioco del Fois in sostituzione del Coghe sia una semplice irregolarità formale, peraltro già sanzionata dal Giudice Sportivo con un’ammenda, DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Perdasdefogu. Dispone l’addebito della tassa.
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