COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SENORBI’( Campionato di 1^ Categoria) Avverso il risultato della gara Solarussa 95 / Senorbì del 13.05.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SENORBI’( Campionato di 1^ Categoria) Avverso il risultato della gara Solarussa 95 / Senorbì del 13.05.2007. Con ricorso del 14.05.2007, inviato nella stessa data alla società Solarussa 95, la società Senorbì ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, asserendo che, alla stessa, avevano partecipato, nelle file della società avversaria, i giocatori Piccu Salvatorangelo e Manca Giovanni. Sostiene la reclamante che il giocatore Piccu Salvatorangelo, espulso dal campo durante la gara Gonnesa / Solarussa 95 del 29.04.2007, ed il giocatore Manca Giovanni ammonito durante la stessa gara, sono stati squalificati dal Giudice Sportivo con provvedimenti riportati sul C.U. n° 42 del 04.05.2007. La Società Solarussa 95 non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, rilevato: - che l’assunto della reclamante trova conferma nel C.U. n° 42 del 04.05.2007; - che quindi i giocatori Piccu e Manca hanno preso parte alla gara Solarussa 95 / Senorbì pur non avendone titolo poiché non avevano scontato la squalifica loro ascritta dal Giudice Sportivo e pubblicata sul C.U. n° 42 del 04.05.2007; in accogliemento del reclamo proposto, DELIBERA di infliggere alla società Solarussa 95 la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 ed ai giocatori Piccu Salvatorangelo e Manca Giovanni una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
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