COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 14 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LUOGOSANTO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 47 del 7 giugno 2007. Gara play-off – Luogosanto / Valledoria del 03.6.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 14 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LUOGOSANTO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 47 del 7 giugno 2007. Gara play-off - Luogosanto / Valledoria del 03.6.2007. La reclamante chiede sia annullata e/o ridotta la squalifica per cinque giornate di gara inflitta al giocatore Foresti Gabriele perché ritenuto responsabile, al termine della gara, di aver rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose e minacciose e di aver impedito allo stesso di raggiungere gli spogliatoi continuando a rivolgergli ingiurie e gravi minacce. La Società Luogosanto sostiene che il giocatore Foresti Gabriele non si è reso responsabile dei fatti antiregolamentari riferiti dall’arbitro nel suo referto essendo egli totalmente estraneo agli stessi. Secondo la reclamante, a fine gara, avendo perso la partita, alcuni giocatori avrebbero apostrofato l’arbitro con frasi poco ortodosse ma a questa contestazione non avrebbe preso parte il Foresti Gabriele perché, appena finita la gara, si sarebbe recato subito negli spogliatoi per farsi massaggiare, in quanto infortunato. La Commissione, accertato il rispetto delle attuali norme in ordine alla presentazione del reclamo, rileva che il referto arbitrale è stato compilato in modo chiaro e circostanziato e come tale non può essere inficiato dalle allegazioni proposte dalla reclamante che, in buona sostanza, sono limitate ad una tanto sterile quanto inaccettabile negazione dei fatti per cui è reclamo. Il referto arbitrale, quando chiaro e circostanziato, come nel caso di specie, assurge a fonte di prova privilegiata eppertanto non vi è possibilità alcuna che una tesi, che si sostanzia esclusivamente su una totale negazione dei fatti, possa essere accolta da un organo della Giustizia Sportiva. Per questi motivi, ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Foresti Gabriele, DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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