COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 14 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. MEANA SARDO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 46 del 31.05.2007. Gara play-out – Tonara / Meana Sardo del 27.05.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 14 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. MEANA SARDO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 46 del 31.05.2007. Gara play-out – Tonara / Meana Sardo del 27.05.2007. La reclamante chiede sia revocata e/o ridotta la squalifica inflitta al giocatore Demuru Pietro Paolo perché ritenuto responsabile di essere entrato inopinatamente sul terreno di gioco, di aver insultato l’arbitro e di avergli dato un violento spintone sul petto; trattenuto dai giocatori avversari, di aver reiterato ingiurie e minacce e alla notifica dell’espulsione di essersi rifiutato di uscire dal campo tentando di aprirsi un varco verso l’arbitro; di aver tentato una nuova aggressione senza riuscirvi poiché trattenuto e allontanato dal campo; di aver incitato i propri giocatori a colpire il direttore di gara e, al termine dell’incontro, di aver tentato una nuova aggressione senza peraltro riuscirvi. La Commissione rileva che la società Meana Sardo ha proposto il reclamo ben oltre i termini previsti e riportati sul C.U. n° 40 del 19.04.2007 che stabilisce appunto che i reclami alla Commissione Disciplinare, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo. Orbene, nel caso di specie, il Comunicato Ufficiale è stato pubblicato il 31.05.2007 mentre il reclamo, dopo il preavviso in data 27.05.2007, è arrivato a questo Comitato Regionale, a mezzo fax, in data 07.05.2007. Per i suesposti motivi la Commissione DELIBERA l’inammissibilità del reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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