COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. ATLETICO BONO ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 04.03.2009. Gara Atletico Bono / Mara Calcio del 1° marzo 2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 27/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
S.S. ATLETICO BONO ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 04.03.2009.
Gara Atletico Bono / Mara Calcio del 1° marzo 2009.
La Società Atletico Bono ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del 04.03.2009 con il quale è stata comminata alla società ricorrente un’ammenda di euro 75,00, perché a fine gara calciatori e dirigenti hanno letteralmente circondato l’arbitro contestandone l’operato, indirizzandogli frasi ingiuriose ed offensive. Frasi ingiuriose ed offensive rivolte al direttore di gara anche da tifosi di parte nel corso della gara. Con il medesimo reclamo, la Società ricorrente ha pure proposto impugnazione avverso il provvedimento di squalifica del suo calciatore e tesserato Nicola Pischedda per sei giornate perché dopo essere stato espulso per aver impedito una probabile segnatura di una rete colpendo volontariamente il pallone con una mano, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva insulti e pesanti minacce all’arbitro, cercando di avvicinarsi allo stesso nel tentativo di colpirlo con un pugno non riuscendovi perché trattenuto dai propri compagni.
Il Pischedda avrebbe poi perseverato nel porre in essere siffatte condotte minacciose ed ingiuriose durante tutta la restante gara, proseguendo poi anche quando la partita era finita da ormai dieci minuti.
La società reclamante, con ricorso motivato ed articolato, chiede l’annullamento della sanzione pecuniaria e la riduzione delle giornate di squalifica del calciatore Nicola Pischedda.
A sostegno della prima richiesta la ricorrente asserisce la circostanza che nessun dirigente o calciatore avrebbe al termine della gara circondato e poi offeso il direttore di gara, mentre con riferimento al comportamento del pubblico si evidenzia l’impossibilità per l’arbitro di poter individuare con certezza l’appartenenza della tifoseria ad una o all’altra compagine, e ciò soprattutto allorchè il direttore di gara è, o meglio dovrebbe essere, impegnato soltanto nella direzione del match.
Negli atti, però non viene addotto alcun reale elemento di prova che possa neppure far dubitare del racconto che l’arbitro ha rappresentato nel suo referto di gara; nel contestare il comportamento posto in essere dai dirigenti e dai calciatori a fine gara la reclamante, infatti, si è limitata a negare tale rappresentazione dei fatti, senza però mai supportare siffatte affermazioni con elementi probatori tali da far emergere una invocata, ma “rebus sic stantibus” soltanto presunta, contrapposta ricostruzione degli avvenimenti che ci occupano.
Al contrario il racconto dell’arbitro che giustifica la comminazione dell’ammenda, legata al comportamento di dirigenti e calciatori a fine gara, unitamente al comportamento disdicevole del pubblico di casa nel corso della gara, è piuttosto dettagliato, succinto e del tutto privo di contraddizioni; e come detto, la reclamante non offre alcun elemento fattuale che possa supportare un’antinomica ricostruzione della vicenda, di talchè le argomentazioni difensive sul punto non superano il confine della presunzione e non possono trovare in questa sede accoglimento.
Al contrario con riferimento alla richiesta di riduzione della squalifica del calciatore Pischedda, occorre evidenziare il fatto che la condotta posta in essere dal suddetto tesserato, seppure disdicevole nei modi e condannabile poiché ha trasmodato in ripetute minacce ed insulti, non è sfociata in un atto di violenza..
A questo proposito è “ictu oculi” abnorme e al tempo stesso aberrante la descrizione del fatto compiuta dall’arbitro in ordine al presunto tentativo di violenza posto in essere dal Pischedda nei suoi confronti; il racconto de quo conferma, semmai ve ne fosse bisogno, al contrario la circostanza che il Pischedda, certamente sbagliando, si sia limitato a insultare e minacciare l’arbitro senza però sconfinare in condotte non connotate neppure da una ipotetica violenza.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è pertanto del tutto sproporzionata ed eccessiva rispetto al fatto, di talchè essa va necessariamente ridotta.
Per tutti questi motivi, la Commissione disciplinare, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce le giornate di squalifica inflitte al tesserato Pischedda Nicola da sei a quattro e rigetta nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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