COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. SUPRAMONTE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 19.03.2009. Gara Lotzorai / Supramonte dell’8.03.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. SUPRAMONTE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 36 del 19.03.2009. Gara Lotzorai / Supramonte dell’8.03.2009. La Pol. Supramonte ha presentato tempestivo reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale veniva rigettata in primo grado l’istanza di non omologazione della partita Lotzorai / Supramonte e conseguente assegnazione della vittoria a tavolino a favore della ricorrente. La reclamante, già dinanzi al Giudice di prima istanza, chiedeva che venisse comminata la perdita della gara a carico della società Lotzorai perché nel corso del match che ci occupa avrebbe giocato il calciatore Davide Cucca in posizione irregolare. Il Giudice Sportivo, rilevava che dalle informazioni assunte presso la Federazione il giocatore Cucca era stato regolarmente tesserato dalla società Lotzorai . Avverso il suddetto provvedimento di rigetto la Pol. Supramonte ricorre assumendo che nel caso di specie il Lotzorai aveva tesserato il giocatore Davide Cucca allorquando nella medesima stagione sportiva 2008/2009 lo stesso aveva già ricoperto il ruolo di allenatore nella società Girasole Calcio. Tale condotta avrebbe determinato, a giudizio della reclamante, la palese violazione del disposto normativo dell’art.38, comma 1, delle NOIF, poiché, lo stesso impedisce al tecnico, nel corso della medesima stagione, di potersi tesserare per più di una società, anche con mansioni diverse. Il tesserato Davide Cucca non avrebbe quindi dovuto e/o potuto neppure giocare nelle fila di alcun altra società nel corso della stagione sportiva 2008/2009 e ciò perché aveva già ricoperto la posizione di tecnico della società Girasole. La Commissione, letti gli atti, esaminato il ricorso del Supramonte e le deduzioni difensive della società Lotzorai, ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. L’art.38 delle NOIF, stabilisce e prevede preclusioni e sanzioni che riguardano esclusivamente la figura del tecnico: illuminante è all’uopo la rubrica della norma “de qua” che s’intitola per l’appunto “ il tesseramento dei tecnici”. Tale disposizione organizzativa, introdotta intorno alla metà degli anni 90, impone e prevede che un tecnico tesserato in una squadra dilettantistica non possa, nel corso della medesima, stagione ricoprire in altra società alcun ruolo che attiene al settore tecnico. Ciò significa che un allenatore, nel momento in cui inizia la stagione alla guida tecnica di una società, se viene esonerato, si dimette, o per qualsivoglia altro motivo abbandona la guida di quella squadra, dovrà necessariamente attendere il successivo 30 giugno, e quindi il termine della stagione, perché possa svolgere in un’altra squadra un ruolo nel settore tecnico. Tale regolamento non impedisce, però, al tecnico di ricoprire nel corso della medesima stagione dapprima il ruolo di mister di una società e poi quello di calciatore in un’altra, a condizione che al momento del secondo tesseramento il soggetto sia libero da vincoli di sorta. Nel caso che ci occupa Davide Cucca aveva ricoperto il ruolo di allenatore del Girasole nella stagione sportiva 2008/2009, di talchè nel corso della stessa non avrebbe potuto ricoprire alcun ruolo e/o mansione tecnica per un’altra società; ciò nondimeno, nulla gli impediva di vestire il ruolo di calciatore per un’altra società, come accaduto, e ciò perché al momento del tesseramento per la società Lotzorai il soggetto risultava svincolato ed era quindi libero. La ratio interpretativa dell’art.38, delle NOIF e chiaramente quella di impedire ad un allenatore di svolgere, nel corso della stessa stagione, incarichi tecnici per più di una società; ma essa non rappresenta in alcun modo un divieto per un tecnico di ricoprire nel corso dello stesso anno il ruolo di giocatore per altre squadre; la disciplina di tesseramento dei calciatori è infatti regolamentata dagli artt. 39 e 40, delle NOIF. Per tutti questi motivi, la Commissione rigetta il ricorso della Pol. Supramonte, confermando in toto il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo sul C.U. n° 36 del 19.03.2009. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it