COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S.D. ROMANGIA SORSO ( Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Sassari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 04.03.2009. Gara Portotorres / Romangia Sorso del 01.03.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
G.S.D. ROMANGIA SORSO ( Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Sassari )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 04.03.2009.
Gara Portotorres / Romangia Sorso del 01.03.2009.
La Società Romangia Sorso proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo il quale squalificava sino alla data del 31.12.2009 il proprio allenatore Rubattu Pietro che nella gara in oggetto, dopo aver contestato una decisione arbitrale, reagiva insultando, minacciando e tentando di aggredire il direttore di gara senza riuscirvi perché bloccato a stento. Tentativo reiterato dopo la ripresa del gioco ed in particolare a fine gara quando il Rubattu afferrava con forza per un braccio l’arbitro insultandolo e minacciandolo.
La reclamante assumeva che in realtà il Rubattu si sarebbe limitato a contestare la decisione arbitrale senza usare alcuna violenza nei confronti dell’arbitro e chiedeva, pertanto, in via principale l’annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della stessa.
La Commissione, esaminato il rapporto del direttore di gara, e preso atto della sua audizione all’odierna seduta, ritenuto che dal contesto di tali atti, ed in particolare della sua deposizione, si evince che, effettivamente, il Rubattu, pur avendo tenuto un atteggiamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara, non intendeva porre in essere alcun atto di violenza essendosi lo stesso limitato a stringere il braccio dell’arbitro in un momento di foga senza tuttavia provocare alcuna lesione né alcun danno.
La Commissione, preso altresì atto che il legale rappresentante della Società reclamante, seppure riconvocato dopo l’audizione dell’arbitro, faceva pervenire una comunicazione di rinuncia, in considerazione di quanto sopra esposto DELIBERA, in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica al Rubattu Pietro al 31.05.2009, disponendo il non addebito della tassa.
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