COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CARBONIA CALCIO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 26.03.2009. Gara Fertilia / Carbonia del 15.03.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CARBONIA CALCIO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 26.03.2009. Gara Fertilia / Carbonia del 15.03.2009. La Società Carbonia Calcio ha presentato tempestivo ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del 26.03.2009, con il quale venivano rigettate le doglianze della medesima compagine sportiva, con la conseguente omologazione del risultato della gara conseguito sul campo. La reclamante, nei motivi del ricorso che ci occupa, assume il fatto che il Giudice Sportivo abbia erroneamente interpretato il disposto normativo di cui all’art.114 delle N.O.I.F., così giungendo a conclusione manifestamente lacunose ed al tempo stesso contrastanti con il tenore letterale della medesima norma. Il Carbonia Calcio chiede che la gara del 15.03.2009 non venga omologata con riferimento al risultato maturato sul campo ma che la vittoria venga assegnata a tavolino alla reclamante con l’assegnazione dei relativi tre punti. La Commissione, letti gli atti, esaminati i motivi del ricorso, nonché le memorie difensive della società Fertilia, ritiene che l’impugnazione non possa essere meritevole di accoglimento e ciò in forza del seguente assorbente motivo. La posizione del giocatore Stefano Mereu era già stata esaminata dal Giudice Sportivo con la decisione pubblicata in data 05.03.2009 nel Comunicato Ufficiale n° 34. Con il suddetto provvedimento l’organo giudicante di primo grado aveva sancito la regolarità del tesseramento e quindi della posizione del calciatore Mereu, di talchè a partire dal 05.03.2009, fino ad una decisione contraria (che peraltro non è mai stata adottata dalla presente Commissione disciplinare), il tesserato Mereu era pienamente abilitato a prendere parte a tutte le gare disputate medio tempore. La partita oggetto del presente reclamo è stata giocata in data 15.03.2009, in un periodo successivo rispetto alla pronuncia del Giudice Sportivo del 05.03 corrente anno, che, come detto, aveva stabilito la regolare posizione del Mereu, autorizzandolo quindi a prendere parte alle successive gare fino a eventuale decisione contraria. Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo della società Carbonia e dispone l’addebito della tassa.
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