COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. MONREALE ( Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 23.04.2009. Gara Monreale / Fertilia del 19.04.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. MONREALE ( Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 23.04.2009. Gara Monreale / Fertilia del 19.04.2009. La Società Monreale ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, relativa alla gara di cui in epigrafe, con la quale il calciatore Ennas Enrico è stato squalificato per dieci gare perché, scagliandosi contro un avversario autore di un fallo a suo danno, lo colpiva con quattro violentissimi pugni al capo e quindi con due altrettanti forti calci ai fianchi ed alle gambe finchè, compagni ed avversari, riuscivano a stento a trattenerlo. La reclamante, nel chiedere la riduzione della squalifica inflitta, assume che il proprio tesserato resosi responsabile del gesto violento e plateale, senz’altro riprovevole nei confronti di un avversario, sia stato sanzionato in maniera eccessiva in quanto dal referto arbitrale non è però emerso che l’Ennas sia stato tartassato da continui falli e minacce da parte degli avversari per tutta la durata della partita. La Commissione, sulla scorta di quanto rappresentato dall’arbitro nel referto, ritiene provato l’episodio addebitato al calciatore Ennas ed, in particolare, il fatto che il medesimo abbia colpito l’avversario con ripetute azioni. La Commissione ritiene peraltro che la sanzione irrogata debba essere ridotta in quanto la condotta del calciatore, pur realizzando gli estremi della violenza, non risulta agli atti che abbia cagionato all’avversario conseguenze lesive. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore Ennas Enrico ad otto giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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