COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI C.S. LIPARI (ME) – ( avverso squalifica dei calciatori Pellegrino Daniele e Bertè Ugo, nonchè ammenda inflitta alla Società – GARA LIPARI/CITTA’ DI MONFORTE del 4.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 27 del 9.12.2005) – Proc. n° 89/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI C.S. LIPARI (ME) – ( avverso squalifica dei calciatori Pellegrino Daniele e Bertè Ugo, nonchè ammenda inflitta alla Società – GARA LIPARI/CITTA’ DI MONFORTE del 4.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 27 del 9.12.2005) – Proc. n° 89/A – Con appelllo proposto nei termini di legge la Società ricorrente chiede l’annullamento della sanzione inflitta ai due propri tesserati sostenendo che nessuno dei due si sarebbe reso responsabile dei fatti loro addebitati; chiede, altresì, la riduzione dell’ammenda inflitta alla società, ritnendola eccessiva; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di gravame ed esaminati gli atti di gara, osserva: La tesi sostenuta dalla Società ricorrente rispetto alla non punibilità del giocatore Pellegrino Daniele cosituisce apodittica affermazione priva di alun pregio probante; Ed invero l’argomentazione seconda la quale il direttore di gara avrebbe confuso il giocatore oggetto di appello con il di lui fratello, anch’egli protagonista della partita, si pone in netto contrasto con le inequivoche risultanze arbitrali che distinguono, senza possibilità di dubbio aluno, le condotte riferibili ai due fratelli giocatori e le rispettive responsabilità. Medesime conclusioni vanno formulate con riferimento alle ragioni addotte dalla ricorrente per sostenere l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Bertè Ugo. Infatti non sembrano condivisibili le motivazioni del gravame secondo le quali il direttore di gara non avrebbe potuto vedere il calciatore che gli avrebbe scagliato il pallone, perchè di spalle; Ed invero, è assolutamente plausibile ritenere che l’azione svoltasi in un brevissimo contesto temporale, è stata senza altro attenzionata dall’arbitro il quale ha avuto modo di verificare, e poi scrivere nel proprio rapporto, che il calciaotre Bertè cercava di sottrarsi all’attenzione dell’arbitro nascondendosi dietro i suoi compagni, proprio perchè resosi responsabile un attimo prima della condotta a lui rubricata; Alla luce di quanto dedotto ed avuto riguardo alla altre condotte di cui si sono resi responsabili gli altri giocatori della squadra appellante, oggi non oggetto di ricorso, appare congruente anche la sanzione inflitta alla Soceità ricorrente e, pertanto, anch’essa va confermata; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il ricorso come sopra proposto, con addebito di tassa non versata, pari ad Euro 130,00.
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