COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Mannino Adriano – GARA CASTIGLIONE/GIARDINI NAXOS del 4.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 27 del 9.12.2005) – Proc. n° 98/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Mannino Adriano – GARA CASTIGLIONE/GIARDINI NAXOS del 4.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 27 del 9.12.2005) – Proc. n° 98/A
Ricorre la Società interessata sostenendo che la condotta antisportiva posta in essere dal proprio tesserato è senz’altro censurabile e mertevole di provvedimento disciplinare, ma evidenzia che il proprio calciatore si è rivolto verso un avversario reo di continui falli di giuoco posti in essere in suo danno con provocazione di una legittima reazione; esclude qualsiasi azione minacciosa in danno del direttore di gara e chiede una revisione del provvedimento impugnato;
La Commissione Disciplinare dalla lettura degli atti di gara rileva, invece, che il tesserato di che trattasi si è reso responsabile di un particolare contegno irriguardoso, compendiato da espressioni offensive in danno dell’arbitro. Va annotato, però, che l’intero contesto addebitato trova, nella peculiarità del caso, espressioni puramente labiali, senza la realizzazione di fatti nocivi in danno dell’arbitro. Detta circostanza induce questa decidente a determinare la squalifica nei termini di cui in dispositivo. Pertanto,
DELIBERA:
di determinare in tre gare la squalifica in danno del calciaotre Mannino Adriano (Giardini Naxos);
senza addebito di tassa.
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