COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NEW TEAM RAGUSA (RG) – (Avverso squalifiche calciatori Di Pasquale Mario al 31.12.2007 – Di Pasquale Antonio 4 gare e Podimani Giuseppe 5 gare – GARA – NEW TEAM RAGUSA – AUDAX POERIO del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. ‘’G’’) – Proc. n. 131/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NEW TEAM RAGUSA (RG) – (Avverso squalifiche calciatori Di Pasquale Mario al 31.12.2007 – Di Pasquale Antonio 4 gare e Podimani Giuseppe 5 gare - GARA – NEW TEAM RAGUSA – AUDAX POERIO del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. ‘’G’’) – Proc. n. 131/A L’appellante chiede riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori indicati in oggetto, sostanzialmente ammettendo gli addebiti mossi, scusandosi per l’accaduto e per quanto riguarda il calciatore Antonio Di Pasquale, offrendo una versione riduttiva della responsabilità disciplinare; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva quanto segue: 1) Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati; 2) Le risultanze ufficiali convergono senza ombra di dubbio, circa la responsabilità degli indicati calciatori, per le motivazioni già assunte dal Giudice di primo grado a base del decidere; 3) Non si ravvisano peraltro negli atti di gara ragioni a discolpa, tanto meno quelle indicate dall’appellante in ricorso; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; Con addebito della tassa reclamo non versata di Euro 130,00.
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