COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL.D. NUOVA ZANCLE (ME) – (Avverso ammenda di Euro 150,00 – GARA – AZZURRI RADIO ITALIA – NUOVA ZANCLE del 6.01.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5) – Proc. n. 133/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL.D. NUOVA ZANCLE (ME) – (Avverso ammenda di Euro 150,00 – GARA – AZZURRI RADIO ITALIA – NUOVA ZANCLE del 6.01.2007 - CAMPIONATO DI CALCIO A 5) – Proc. n. 133/A L’appellante contesta l’entità della ammenda irrogata dal Giudice Sportivo; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, osserva: 1) A norma dell’Art. 41 punto 3 – lettera d) del regolamento di disciplina la sanzione di che trattasi non è impugnabile; 2) Il gravame va pertanto respinto; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto dalla Pol. D. Nuova Zancle; Con addebito della tassa reclamo non versata di Euro 130,00.
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