COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POLISPORTIVA CSTELLANA (PA) – (Avverso squalifiche calciatori – Abate Alessandro per 5 gare – Gennaro Calogero per 4 gare – Albanese Andrea per 3 gare – GARA POL.CASTELLANA – MISILMERI del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE ‘’B’’ – C.R. SICILIA) – C.U. n. 32 del 10.01.2007 – Proc. n. 145/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POLISPORTIVA CSTELLANA (PA) – (Avverso squalifiche calciatori – Abate Alessandro per 5 gare – Gennaro Calogero per 4 gare – Albanese Andrea per 3 gare – GARA POL.CASTELLANA – MISILMERI del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE ‘’B’’ – C.R. SICILIA) – C.U. n. 32 del 10.01.2007 – Proc. n. 145/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati, ritenendole eccessive rispetto alla reale situazione avvenuta in campo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Riguardo la condotta dell’Abate Alessandro dall’esame degli atti di gara, emerge con estrema chiarezza la condotta più che censurabile nei confronti del Direttore di gara che si è concretizzato in un tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro che solo per prontezza di riflessi, riusciva a schivare il pugno sferrato dall’odierno tesserato; Alla luce di quanto sopra, questa Decidente ritiene di condividere sia la sua rubricazione che il provvedimento sanzionatorio emerso in primo grado; Riguardo le posizioni di Albanese Andrea e Gennaro Calogero ritiene questa Decidente, di potere ridimensionare il provvedimento sanzionatorio, alla luce della circostanza che la condotta dell’Albanese si è estrinsecata in espressioni puramente labiali nei confronti del Direttore di gara, senza alcuna conseguenza dannosa per quest’ultima; Riguardo la condotta del Gennaro Calogero sebbene censurabile in quanto si è concretizzata in un giuoco aggressivo e pericoloso, ai danni di un avversario, ritiene questa Decidente di potere ridimensionare il provvedimento sanzionatorio anche alla luce della circostanza che l’avversario non ha subito particolari danni fisici; P.Q.M. DELIBERA: Di confermare la squalifica per 5 gare al calciatore Abate Alessandro (Pol. Castellana); Di determinare in 3 gare la squalifica a carico del calciatore Gennaro Calogero (Pol. Castellana); Di determinare in 2 gare la squalifica a carico di Albanese Andrea; Senza addebito di tassa non versata.
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