COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASS.POL. D. OR.SA. P.G. (ME) – (Avverso squalifica calciatore Calarco Francesco fino al 31.03.2007 – GARA OR.SA. P.G. – RODI’ MILICI del 6.01.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE ‘’B’’) – C.U. n. 32 del 10.01.2007 – Proc. n. 146/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASS.POL. D. OR.SA. P.G. (ME) – (Avverso squalifica calciatore Calarco Francesco fino al 31.03.2007 – GARA OR.SA. P.G. – RODI’ MILICI del 6.01.2007 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE ‘’B’’) – C.U. n. 32 del 10.01.2007 – Proc. n. 146/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente, in ordine alla squalifica inflitta al tesserato e con il quale, pur ammettendo il gesto censurato, chiede clemenza nella riduzione della squalifica, giustificando il comportamento con la sua giovane età; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, ritenuto che il comportamento tenuto dal calciatore è stato correttamente rubricato in primo esame, ma ritenuto che la Società ha ammesso tale condotta, addebitandola, però a soggetto di giovane età, ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo, tenuto conto di mancanza di successive conseguenze e che l’atto censurato va inquadrato in una manifestazione di protesta sia pure non consentita; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica del calciatore Calarco Francesco (Ass.Pol.D.OR.SA. P.G.) fino al 28.02.2007; Senza addebito di tassa non versata.
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