COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. MARSALA (TP) – (Avverso squalifica per 3 gare calciatore Riggio Ignazio – GARA CIANCIANA – MARSALA del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE ‘’A’’) – C.U. n. 32 del 10.01.2007 – Proc. n. 147/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. MARSALA (TP) – (Avverso squalifica per 3 gare calciatore Riggio Ignazio – GARA CIANCIANA – MARSALA del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE ‘’A’’) – C.U. n. 32 del 10.01.2007 – Proc. n. 147/A Con appello ritualmente proposto, l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti in campo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: La condotta posta in essere dal Riggio è da ritenersi aggressiva in danno di un avversario (gomitata), senza però è dato rilevare dal referto di gara le conseguenze dannose subite dall’avversario; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 2 gare la squalifica a carico di Riggio Ignazio (Marsala); Senza addebito di tassa non versata.
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