COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BIANCAVILLA (CT) – (Avverso squalifica per 3 gare calciatore Corrente Mirko –GARA NICOSIA – BIANCAVILLA del 14.01.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE ‘’E’’) – C.U. n. 33 del 17.01.2007 – Proc. n. 148/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. BIANCAVILLA (CT) – (Avverso squalifica per 3 gare calciatore Corrente Mirko –GARA NICOSIA – BIANCAVILLA del 14.01.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE ‘’E’’) – C.U. n. 33 del 17.01.2007 –
Proc. n. 148/A
Con rituale appello ricorre la Società interessata la quale, pur ammettendo che il comportamento del proprio calciatore qui a giudizio, è certamente deprecabile, e chiede un riduzione della impugnata squalifica deducendo in difesa, che il fatto censurato si è limitato in proteste sia pure sostenute, ma compendiato in un breve lasso di tempo e senza alcuna conseguenza, in danno dell’arbitro;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara rileva che in effetti, il calciatore inquisito si è reso responsabile di contegno offensivo in danno dell’arbitro senza, comunque, porre in essere azioni o espressioni se non puramente labiali;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in due gare la squalifica del calciatore Corrente Mirko (A.S.D. Biancavilla) con declaratoria di diffida;
Per l’effetto di dispone la restituzione della tassa versata di Euro 130,00.
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