COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 dell’18/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. LEONARDO GIUSEPPE PRINCIPATO TROSSO (PRESIDENTE A.S.D.CAPIZZI) 2) A.S.D. CAPIZZI Proc. N. 246/A3

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 dell’18/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. LEONARDO GIUSEPPE PRINCIPATO TROSSO (PRESIDENTE A.S.D.CAPIZZI) 2) A.S.D. CAPIZZI Proc. N. 246/A3 Considerato che la Procura Federale con nota 3682/465 - 4.03.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1); 4 comma 1) C.G.S., in relazione all’Art. 38 – comma 1) NOIF; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Giugno 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la PROCURA FEDERALE il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. LEONARDO GIUSEPPE PRINCIPTO TROSSO l’inibizione a tutti gli effetti per mesi tre; Alla società A.S.D. CAPIZZI l’ammenda di Euro 400,00; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che le parti deferite devono rispondere delle violazioni di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. LEONARDO GIUSEPPE PRINCIPATO TROSSO (Presidente A.S.D. CAPIZZI ) a i sensi dell’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. fino al 31 Agosto 2008; Alla Società A.S.D CAPIZZI a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di Euro 250,00= con diffida di provvedere in merito; La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it