F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12/06/08 (254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAROTTA (all’epoca dei fatti Consigliere e Procuratore speciale UC Sampdoria SpA); GIUSEPPE MAROTTA (all’epoca dei fatti ed attualmente Amministratore delegato UC Sampdoria SpA); RICCARDO GARRONE (Presidente del Consiglio di Amministrazione UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA’ UC SAMPDORIA SpA (nota n. 4150/688pf07-08/SP/ad del 14.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12/06/08 (254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAROTTA (all’epoca dei fatti Consigliere e Procuratore speciale UC Sampdoria SpA); GIUSEPPE MAROTTA (all’epoca dei fatti ed attualmente Amministratore delegato UC Sampdoria SpA); RICCARDO GARRONE (Presidente del Consiglio di Amministrazione UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA’ UC SAMPDORIA SpA (nota n. 4150/688pf07-08/SP/ad del 14.4.2008) Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14 aprile 2008 nei confronti di: 1. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti Consigliere e Procuratore Speciale dell’UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento; 2. Giuseppe MAROTTA, all’epoca dei fatti ed attualmente Amministratore Delegato dell’UC SAMPODORIA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei Bilanci successivi a quello chiuso il 30 giugno 2003 come meglio precisato nella parte motiva e nelle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2004, al 31 marzo 2005 e al 31 marzo 2006, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 3. Riccardo GARRONE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della UC SAMPDORIA, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente ne alla contabilizzazione nel bilancio chiuso il 30 giugno 2003 della plusvalenza (fittizia) derivante dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonchè le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci dei successivi esercizi, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; 4. società UC SAMPDORIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti. Ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: Giuseppe Marotta: ammenda di € 20.000,00 (ventimila /00); Riccardo Garrone: ammenda di € 18.000,00 (diciottomila /00); UC Sampdoria SpA: ammenda di € 36.000,00 (trentaseimila /00).
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