COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Imbrò Meraco (Sr) – Avverso punizione sportiva perdita gara 0 -6 penalizzazione punti 3 in classifica, squalifica calciatori Luca Conti fino al 14 febbraio 2014 e Walter Scolaro fino al 14 febbraio 2014 Campionato Calcio a 5 C2/D gara Imbrò Meraco – Pro Rosolini del 14 febbraio 2009 – C.U. 244 C5 del 18 febbraio 2009 Procedimento 196/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Imbrò Meraco (Sr) – Avverso punizione sportiva perdita gara 0 -6 penalizzazione punti 3 in classifica, squalifica calciatori Luca Conti fino al 14 febbraio 2014 e Walter Scolaro fino al 14 febbraio 2014 Campionato Calcio a 5 C2/D gara Imbrò Meraco – Pro Rosolini del 14 febbraio 2009 – C.U. 244 C5 del 18 febbraio 2009 Procedimento 196/A L’appellante contesta la versione dei fatti fornita dal Direttore di gara e sostiene che questi abbia sospeso ingiustificatamente la gara suscitando poi la reazione di due tesserati. Chiede la ripetizione della gara, l’annullamento della penalizzazione e delle squalifiche a carico dei calciatori, assolutamente incolpevoli. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, convocato il legale rappresentante della società, non presentatosi, osserva: - Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara che a norma di regolamento costituiscono piena prova dei fatti accaduti, rimanendo estranei al procedimento dichiarazioni di terzi comunque rese; - Dalla lettura dei suddetti atti si evince in modo chiaro e coerente che la responsabilità della sospensione della gara è ascrivibile alla società Imbro Meraco, per effetto di quanto a sua volta ascrivibile ai propri tesserati; - Le conseguenti sanzioni meritano pertanto conferma mentre, per quanto attiene alla posizione dei calciatori Scolaro e Conti si provvederà con l’autonomo provvedimento reso nel procedimento dagli stessi personalmente e rispettivamente instaurato; P.Q.M. DELIBERA - di respingere l’appello come sopra proposto, confermando le sanzioni della punizione sportiva della perdita della gara e della penalizzazione in classifica; - di riservarsi la decisione relativa alla posizione dei calciatori Conti Gianluca Scolaro Walter con separati provvedimenti - con addebito della relativa tassa reclamo non versata di Euro 130,00 -
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it