COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASS. Eurocalcetto (PA) – avverso squalifica per tre gare al calciatore Pace Giovanni – Campionato Allievi Regionali girone A gara Eurocalcetto – Giovanile Panormus del 08 marzo 2009 – C.U. N.282 SGS del 12 marzo 2009 Procedimento n. 223/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°303 del 26/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASS. Eurocalcetto (PA) – avverso squalifica per tre gare al calciatore Pace Giovanni – Campionato Allievi Regionali girone A gara Eurocalcetto – Giovanile Panormus del 08 marzo 2009 – C.U. N.282 SGS del 12 marzo 2009
Procedimento n. 223/A
La società Eurocalcetto ha inoltrato appello avverso la sanzione in epigrafe e, formulando una propria versione del fatto incriminato, ha richiesto la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara che godono di fede privilegiata, non può che confermare che il comportamento del calciatore Pace Giovanni è stato quello descritto dall’arbitro nel proprio referto, e che le sue azioni violente nei confronti di un avversario, assolutamente deprecabile, è meritevole di adeguata sanzione quale quella determinata dal Giudice di primo esame.
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello proposto dalla Società Eurocalcetto confermando la squalifica per tre gare a carico del calciatore Pace Giovanni e per l’effetto di addebitare la relativa tassa reclamo nella misura di Euro 130,00
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