COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Camporeale F.C. avverso squalifica calciatore Tantillo Francesco fino al 31/3/2012. GARA CAMPOREALE – SPORTING R.C.B del 4/3/2009 Campionato II Catetoria C.U. 273 LND del 06 03 2009 Procedimento 207/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.S.D. Camporeale F.C. avverso squalifica calciatore Tantillo Francesco fino al 31/3/2012. GARA CAMPOREALE – SPORTING R.C.B del 4/3/2009 Campionato II Catetoria C.U. 273 LND del 06 03 2009
Procedimento 207/A
Letto l’appello ritualmente formulato dalla società appellante in ordine alla squalifica comminata al proprio calciatore e con il quale si chiede la riduzione della sanzione inflitta ad un periodo non superiore a mesi sei e, comunque, nella minore e/o maggiore misura che si riterrà di giustizia, poiché il comportamento non ha integrato gesti di effettiva violenza fisica nei confronti dell’arbitro ma, piuttosto, ha integrato quelli assai meno gravi ma pur sempre deprecabili e punibili, connessi e conseguenti ad un atteggiamento concitato teso a manifestare, nella foga di un momento, vibranti proteste e dissenso in ordine ad una decisione arbitrale ritenuta ingiusta.
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara, convocata la società all’udienza dibattimentale del 24/3/2009, che con il suo rappresentante ha ribadito quanto già rassegnato nelle richiamate difese, rileva che il comportamento tenuto dal calciatore è meritevole di una adeguata sanzione.
Tuttavia in considerazione della giovane età del calciatore, e che i comportamenti assunti non hanno provocato ulteriori conseguenze nei confronti del direttore di gara questa Decidente determina la sanzione come da dispositivo, auspicando che detta decisione sia di monito nel futuro per il calciatore stesso.
P.Q.M
DELIBERA
Di determinare la squalifica al calciatore Tantillo Francesco (A.S.D. Camporeale F.C. sino al 31/12/2010 senza addebito di tassa non versata.
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