COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 193 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della U.S Casciana Terme lari avverso esito gara Cascina Terme – Montale del 16.02.2008 ( risultato 1 – 3 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
193 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della U.S Casciana Terme lari avverso esito gara Cascina Terme – Montale del 16.02.2008 ( risultato 1 – 3 )
la societa’ Cascina Terme , Ritenendo in posizione irregolare i calciatori Tosi Gabriele e Ciraulo Mirco , schierati dalla soc. Montale , a dire della reclamante , malgrado squalificati , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 5 c.g.s
niente ha controdedotto la societa’ Montale malgrado ritualmente avvisata.
Il reclamo e’ privo di pregio e deve essere respinto per le considerazioni che seguono.
I due calciatori , squalificati per 3 gare ( C.U 29 del 31.01.2008 delegazione di Pistoia ) , non prendono parte alle gare :
- della 3° giornata di ritorno ( Giovani Staffoli – Montale )
- della 4° giornata di ritorno ( Montale – Casalguidi )
scontando cosi’ due delle tre giornate comminate dal G.S.T Pistoia.
A seguito di reclamo presentato dalla soc. Montale , la Commissione Disciplinare Territoriale , riduceva da Tre a Due le giornate di squalifica nella seduta del 15 febbraio 2008 , provvedimento pubblicato sul C.U del Comitato Regionale Toscana 35 del 21.02.2008 .
In virtu’ della predetta decisione , comunicata alle ore 21.48 dello stesso giorno 15 alla soc. Montale , i due calciatori , alla data di effettuazione della gara oggetto di contenzioso ( 16 febbraio 2008 ) , avevano gia’ scontato il provvedimento e quindi pienamente legittimati a prendervi parte.
P.Q.M
La C.D.T respinge il proposto reclamo , ordinando l’incameramento della tassa dovuta.
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