COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI FASCIA “B” 192 stagione sportiva 2007/08Gara Marciana Marina – Palazzaccio (1-2) del 10/2/2008. Campionato allievi provinciali. In C.U. n. 30 del 13/02/2008 della Delegazione Provinciale di Livorno.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI FASCIA “B” 192 stagione sportiva 2007/08Gara Marciana Marina - Palazzaccio (1-2) del 10/2/2008. Campionato allievi provinciali. In C.U. n. 30 del 13/02/2008 della Delegazione Provinciale di Livorno. Reclama la società Marciana Marina avverso l’inibizione fino al 9/4/08 inflitta al dirigente Teggi Donato il quale “entrava indebitamente sul terreno di gioco offendendo un calciatore avversario. Mentre lasciava il terreno di gioco minacciava lo stesso calciatore reiterando le offese, di poi offendeva i tifosi della squadra avversaria per circa due minuti”. La reclamante sostiene che il proprio tesserato è entrato in campo per rimproverare un calciatore della squadra avversaria reo di avere colpito, a gioco fermo e palla lontana, un calciatore della propria squadra. Per quanto attiene la seconda imputazione nega il fatto sostenendo che l’arbitro ha confuso il Teggi con altra persona che era fra il pubblico. Chiede la riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, descrive i fatti con grande precisione, confutando integralmente le tesi difensive. Il Collegio, letti gli atti ufficiali dispone quanto segue. La versione fornita dall’arbitro, oltre a costituire prova privilegiata a norma del C.G.S., nel caso di specie, rappresenta i fatti con grande precisione e puntualità, pertanto non può esservi dubbio alcuno in merito a quanto dichiarato dal D.G. Da tenere presente inoltre che, trattandosi di attività giovanile, il comportamento dei dirigenti deve essere di esempio agli atleti ed indirizzato verso la loro crescita umana e sportiva e questo non può dirsi per il tesserato Tesi il quale, anche per il solo fatto ammesso, deve essere censurato perché portatore dell’errato principio della giustizia privata e sommaria. In punto di quantificazione, la sanzione appare ben graduata dal G.S. proprio in virtù dell’ottica educativa di cui sopra. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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