COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 178 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dalla società Sporting V2 avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato fino al 06.02.2009 il giocatore Valenti Giacomo, e fino al 07.03.2008 il calciatore Roggio Emanuele. C.U. N° 31 del 07.02.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 178 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dalla società Sporting V2 avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato fino al 06.02.2009 il giocatore Valenti Giacomo, e fino al 07.03.2008 il calciatore Roggio Emanuele. C.U. N° 31 del 07.02.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale squalificava: - il calciatore Valenti Giacomo, fino al 6 febbraio 2009, per aver sputato al D.G. colpendolo al braccio e al fianco. Alla notifica lo offendeva. Si ripeteva nelle offese dal recinto spogliatoi fino alla fine della gara. - il giocatore Roggio Emanuele poiché nel lasciare l’impianto, il D.G. veniva seguito per circa due chilometri da un’auto guidata dallo stesso Roggio, che si avvicinava pericolosamente al paraurti posteriore dell’auto dell’arbitro “sfanalando” ripetutamente. I fatti accadevano in occasione della gara Club Forte 83 – Sporting V2 del 02.02.2008. Con il reclamo proposto, la società Sporting V2 richiede una mitigazione delle sanzioni, fornendo la propria versione dei fatti. In relazione alla posizione del Valenti, nega categoricamente lo sputo, probabilmente dal D.G. confuso con la pioggia che stava cadendo, e asserendo la sostanziale impossibilità dell’arbitro di accorgersi di un eventuale atto alle proprie spalle. Per quanto riguarda invece il Roggio, asserisce la reclamante che appare quanto meno anomalo che il D.G. affermi di riconoscere il calciatore, senza riportare né il tipo né la targa della macchina che avrebbe guidato il tesserato. Con il supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione ai fini istruttori, l’arbitro chiarisce gli episodi contestati ai tesserati. In merito al Valenti, evidenzia di essersi accorto del gesto proprio mentre si stava voltando; lo sputo lasciava poi traccia sulla divisa. Esclude categoricamente che potesse confondere lo sputo con schizzi di fango, e segnala la tacita ammissione del Valenti, riferendo lo scambio di frasi al momento dell’espulsione. Sul Roggio, infine, il D.G. asserisce di non aver avuto necessità di focalizzare l’attenzione sull’automezzo (peraltro in questa sede descritto come una mini di colore grigio) per aver inequivocabilmente riconosciuto il Roggio, capitano della squadra, e che lo aveva contestato più volte durante la partita e che a fine gara lo aveva atteso accanto allo sportello della sua autovettura, e che aveva cominciato a seguirlo in auto dopo che il D.G. gli era passato accanto con la propria macchina. Il reclamo non merita accoglimento. Sulla dinamica degli eventi non vi è alcun dubbio. La già debole tesi della società appare del tutto inconsistente dopo le precisissime descrizioni del D.G., descrizioni che non lasciano margine ad altre chiavi di lettura. Sull’entità delle squalifiche, queste appaiono assolutamente congrue: è noto l’orientamento degli organi di Giustizia Sportiva, consolidato da anni, sulla sanzione da comminarsi in caso di sputo (in questo caso vengono sanzionate anche le offese reiterate e persistenti, non contestate dalla reclamante). Anche per quanto riguarda il Roggio, il goffo pericoloso (e minaccioso) comportamento posto in essere a fine gara appare ben sanzionato, sottolineando che il tesserato aveva rivestito, nel corso della gara, la qualifica di capitano. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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