COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 175 stagione sportiva 2007/08. Reclamo della G.S San Piero Frates avverso esito gara Cevolese – san piero frates del 02.02.2008 . ( risultato 4 – 1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 175 stagione sportiva 2007/08. Reclamo della G.S San Piero Frates avverso esito gara Cevolese – san piero frates del 02.02.2008 . ( risultato 4 – 1 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo, la soc. san Piero Frates chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che allo stesso abbia partecipato il calciatore Piccinetti Andrea inserito in distinta malgrado squalificato , facendo riferimento all’art 17 comma 3 C.G.S ( oggi non piu’ efficace e trasfuso all’art. 22 c.g.s ) nonche’ alla decisione 112/07 di cui al C.U 40 dell’08.03.2007 assunta da questa Commissione per fatto analogo. Invia proprie controdeduzioni la soc. Cevolese asserendo che il Piccinetti non ha ne partecipato alla gara ne era presente in campo in quanto la lista presentata al D.G era priva di ogni e qualsiasi riferimento ai dati normativi che individuano i calciatori che partecipano ad una gara ( numero di maglia ). Asserisce altresi’ che l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla soc. San Piero Frates , sia stato superato con decisione della Commissione di Appello Federale . Conclude per il rigetto del reclamo stesso. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto. Il calciatore Piccinetti , squalificato per una gara ( C.U 29 del 24.01.2008 ) , risulta inserito su una lista gara prestampata senza che sia stato apposto il numero di maglia. Questa Commissione si era gia’ pronunciata sull’argomento con sentenza 112/07-cr di cui al C.U 40 del 08 marzo 2007. La Commissione di Appello Federale , con sentenza 5895.9 AM/ri del 24 aprile 2007 , riportata sul C.U del Comitato Regionale Toscana n° 48 del 27 aprile 2007 , diversamente decidendo ha annullato la decisione di questa commissione ritenendo non presenti alla gara, i calciatori che pur inseriti in una lista prestampata non siano indicati con il numero di maglia.. P.Q.M La C.D.T respinge il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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